Articolo 1
Lo Yachting Kroton Club è un’asSociazione sportiva composta da Soci:
– Fondatori
– Ordinari
– Onorari
– Atleti
Il distintivo del Club è un guidone di colore bleu con sovraimpresso un gabbiano fra quattro ancore ed il logo Y.K.C. di colore bianco.
Articolo 2
I Soci Fondatori hanno diritto ad un posto barca non cedibile per l’ormeggio della propria imbarcazione, fermo restando il pagamento e l’adempimento delle altre prescrizioni del presente regolamento.
L’assegnazione dei posti barca sarà effettuata annualmente dalla Commissione Tecnica sulla base delle apposite domande presentate entro il 28-febbraio.
I posti barca rimasti vacanti potranno essere assegnati annualmente ai Soci Ordinari che presenteranno le relative domande nel periodo 1/15-marzo,per l’ormeggio della propria imbarcazione.
L’assegnazione di detti posti barca avrà carattere temporaneo, scadenza al 31-Dicembre di ogni anno e non darà diritto di precedenza nell’eventuale assegnazione degli anni successivi.
La Commissione Tecnica, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, potrà riservare parte dei posti barca rimasti vacanti a seguito dell’assegnazione di cui al comma 1 per ospitare le imbarcazioni in transito.
Anche questa assegnazione dovrà avere carattere temporaneo e non dovrà superare 90 giorni.
Tutti i Soci hanno i seguenti diritti:
– usufruire dei locali e delle aree Sociali;
– usufruire delle imbarcazioni Sociali;
– iscrivere la propria imbarcazione nel registro dell’AsSociazione e battere il guidone Sociale;
– far frequentare i locali Sociali ai propri familiari (coniuge/compagno e figli).
Articolo 3
I Soci indistintamente assumono l’obbligo di:
– osservare le norme dello statuto e del regolamento;
– pagare anticipatamente la quota Associativa e qualsiasi altra somma dovuta, con le modalità stabilite dal C.D. entro il 30 marzo;
– pagare anticipatamente le quote di ormeggio se assegnatari di posti barca ( 1/3 entro il 28/2 ed il saldo entro il 30/5);- utilizzare il posto barca solo ed esclusivamente per l’ormeggio della propria imbarcazione da diporto;
– Dare comunicazione scritta in caso di cessione della propria imbarcazione, nonchè specificare al compratore che tale acquisto non da alcun diritto sul posto barca precedentemente occupato;
– designare per iscritto un responsabile nei rapporti con il circolo qualora l’imbarcazione sia di proprietà di più Soci;
– comunicare per iscritto qualora cessino di far parte dell’ Associazione.
Articolo 4
I Soci che siano membri di Consigli Direttivi di altri Circoli affini, non possono ricoprire cariche Sociali.
Articolo 5
Lo Y.K.C. non risponde di eventuali danni ed ammanchi di beni di proprietà dei singoli Soci che si verificassero nei locali e nelle aree Sociali per qualsiasi causa.
Articolo 6
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità.
a) Dimissioni: trascorso un anno dalla data di ammissione, il Socio potrà presentare le sue dimissioni per iscritto; da tale momento egli perde ogni diritto alla qualità di Socio.
b) Morosità: Il Socio che non avrà provveduto per un periodo superiore a sei mesi al pagamento della quota Sociale e di quanto altro dovuto, verrà invitato da parte del Consiglio Direttivo con lettera raccomandta con R.R. a saldare il suo debito entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora entro questi termini il Socio non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione, verrà ritenuto decaduto da parte del C.D. con comunicazione scritta per morosità, salvi restando in ogni caso i diritti dell’AsSociazione alla esazione di quanto dovuto.
Il provvedimento della espulsione o decadimento del Socio moroso sarà affisso all’Albo Sociale.
c) Indegnità: Il Socio che violi gravemente lo Statuto ed il presente regolamento, che venga a trovarsi in contrasto con le norme sull’ammissione all’AsSociazione, che tenga comunque una condotta indecorosa o che cerchi di servirsi della propria qualità allo scopo di trarne illecito utile, potrà essere espulso con la adozione della seguente procedura:
– Il C.D. potrà comunicare al Socio per iscritto gli addebiti mossigli, invitandolo a comparire davanti al Collegio dei Probiviri al quale egli presenterà le proprie giustificazioni.
Verrà delegato un membro del C.D. con l’incarico di Relatore ed il Collegio, dopo aver sentito questi, il Socio in questione ed eventualmente altre persone ammesse in qualità di Testimoni, potrà decidere, con la maggioranza di 2/3, sulla espulsione.
– Della decisione del Collegio dovrà essere redatto processo verbale.
Entro 10 giorni dalla notificazione a mezzo lettera raccomandata della decisione del Colleggio Dei Probiviri, il Socio e/o il C.D. potranno ricorrere all’Assemblea.
Dal giorno in cui il Consiglio avrà comunicato al Socio gli addebiti mossigli e fino alla emissione del verdetto dell’Assemblea il Socio non potrà frequentare l’AsSociazione nè svolgere attività Sociale e sportiva, pur conservando il proprio posto barca fino al deliberato assembleare.
Il posto barca si rende vacante se l’assegnatario perde la qualifica di Socio per uno dei suddetti motivi.
La domanda dell’erede di un Socio fondatore sarà presa in esame prioritariamente.
Articolo 7
Sanzioni disciplinari: Eventuali altre trasgressioni allo Statuto od al Regolamento provocheranno da parte del C.D. i seguenti provvedimenti: richiamo verbale, ammonizione scritta, sospensione per la durata di un anno.
Articolo 8
Controversie: In caso di controversie tra i Soci dell’AsSociazione unico Foro competente è quello di Crotone. A tal fine il Socio nel firmare la domanda di ammissione dovrà consentire alla deroga della comptenza territoriale a norma degli art. 28 e 29 C.P.C. .
In ogni caso il Socio non potrà adire alla A.G. se prima non siano state espletate le procedure interne prevista dal regolamento.
Articolo 9
Il C.D. dello Y.K.C. è composto come dall’ art. 7 dello Statuto.
Nella sua Prima seduta esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere, la Commissione Tecnica ed un Addetto Sportivo ed ai rapporti con le Federazioni Nazionali. Il C.D. dovrà riunirsi almeno una volta al mese.
I componenti il C.D. dopo tre assenze consecutive decadono automaticamente dalla carica.
Articolo 10
Alla Commissione Tecnica è demandata l’assegnazione dei posti ormeggio, controllandone la stabilità e la sistemazione, la regolamentazione dell’uso e la disponibilità delle attrezzature Sociali, servizi compresi.
Non può essere occupato il posto barca assegnato ad altri senza il consenso della Commissione Tecnica. La Commissione Tecnica ha facoltà, per necessità tecniche di cambiare momentaneamente il posto delle singole imbarcazioni.
Qualora per una delle ragioni sopraindicate si renda necessario tale spostamento, la manovra dovrà essere effettuata con il personale ed a spese del proprietario.
In caso di urgenza la Commissione Tecnica potrà provvedere, senza responsabilità, allo spostamento materiale delle imbarcazioni, fermo restando l’addebito delle eventuali spese al proprietario.
Articolo 11
I Soci possono invitare in Sede loro conoscenti che presenteranno al Presidente od a uno dei componenti il C.D.
Gli ospiti possono usufruire dei servizi della Sede. Se la presenza degli ospiti è reiterata il C.D. potrà richiederne l’iscrizione al sodalizio.
I Soci saranno personalmente garanti e responsabili verso l’Associazione della condotta e delle eventuali inadempienze dei loro ospiti.
Non potranno essere ammesse nella Sede Sociale, nè come ospiti nè come invitati, quelle persone che, presentatesi nel passato come candidati a Soci, abbiamo avuto votazione contrarie oppure siano state espulse dall’Associazione.
E’ pure facolta del C.D. di escludere come ospiti e come invitati quelle persone che, a suo giudizio insindacabile, ritiene non gradite.
Articolo 12
E’ fatto preciso dovere a tutti i Soci di attenersi a tutte quelle disposizioni interne che venissero rese note dal C.D. oppure dalla C.T. mediante affissione all’Albo Sociale.
Articolo 13
I proprietari delle imbarcazioni devono conformarsi alle dipsosizioni del C.D. e di conseguenza della C.T., provvedere agli ormeggi ed alla manutenzione degli stessi, dotare le imbarcazioni di parabordi adeguati, conformarsi alle prescrizioni dell’ Arte marinaresca e non devono recare danno alle imbarcazioni vicine od alle attrezzature del Circolo.
La mancata osservanza di tali disposizioni comporterà l’adozione delle sanzioni disciplinari previste dall’ art. 7.
Articolo 14
Dei danni derivanti da deficente ormeggio anche a seguito di cattivo tempo, risponde il proprietario dell’imbarcazione che ha causato il danno.
In caso di controversia tra due o più Soci può essere sentito il parere della Commissione Tecnica.
In nessun caso, e tantomeno per danni causati da forza maggiore, potrà essere ritenuta responsabile l’AsSociazione od il C.D..
Allo scadere dell’assegnazione, il posto ormeggio dovrà essere riconsegnato alla C.T. nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento in cui è stato concesso.
Sarà cura dell’assegnatario rispristinare le condizioni suddette.
Articolo 15
Il C.D. ha facoltà di allontare dall’ormeggio o dalle aree Sociali le imbarcazioni i cui proprietari abbiano perduto la qualifica di Socio.
Articolo 16
E’ assolutamente vietato passare sulle imbarcazioni altrui e trasbordare sulle stesse attrezzi od altro materiale.
Chi deve raggiungere la propria imbarcazione dovrà servirsi di eventuali passerelle o natanti.
Articolo 17
Le Quote Sociali e di Ormeggio verranno stabilite all’inizio di ogni anno Sociale dal C.D. Le Quote Sociali dei Soci fondatori dovranno essere stabilite in misura tale da coprire almeno il costo delle tasse di concessione demaniale.
Le quote d’ormeggio saranno composte da una quota fissa più una addizionale proporzionale alla larghezza massima dell’imbarcazione.
Si intende per posto barca uno spazio acqueo della larghezza massima non superiore a mt.4,50.
Articolo 18
Entro l’area Sociale è vietato effettuare qualsiasi lavoro alle imbarcazioni.
Per l’alaggio ed il carenaggio occorre l’autorizzazione dell’Autorità Marittima.
E’ vietato altresì ingombrare stabilmente gli spazi adiacenti la sede Sociale e lasciare rifiuti.
Il circolo pur concedendo l’uso della corrente elettrica non è tenuto a fornire l’allacciamento alla rete (quando ci sarà) ed in ogni caso non è responsabile di danni alle attrezzature dei Soci o di infortuni anche se derivanti dall’uso di materiale ed attrzzature di proprietà del circolo.
Articolo 19
E’ fatto espresso divieto di:
– scaricare in acqua olii esausti, nafta od altre sostanze inquinanti;
– tenere nei piazzali e dentro la sede del circolo materiale ingombrante, sporco o comunque di cattivo aspetto.
– insudiciare i piazzali specie con le risulte da puliture di carene;
– detenere entro la sede del circolo materiali infiammabili od esplodenti.
La conservazione dei locali, l’igiene ed il decoro di tutti gli ambienti sono affidati all’educazione, alla disciplina, all’attaccamento al sodalizio ed al reciproco sentimento di rispetto di tutti i Soci e delle persone che ai sensi del presente regolamento hanno diritto a frequentare la sede.
Il servizio di banchina
Banchina d’ormeggio
: La banchina di ormeggio è lunga c.a 160 metri e consente l’ ormeggio di circa 60 imbarcazioni sino a max 22 metri di lunghezza f.t., con pescaggio sino a max 3 metri ed è riservata ai Soci.
La banchina è dotata di colonnine per la fornitura dei servizi disponibili .
Ospitalità del circolo
: Il Circolo dispone di alcuni posti per le imbarcazioni in transito i cui proprietari o skipper siano affiliati a Federazioni Sportive anche estere. Si prega di preannunciare l’arrivo . Tel.320-611 5069 o VHF ch. 71
Assistenza all’ ormeggio
: Il Circolo fornisce alle imbarcazioni dei Soci corpi morti , catenaria e catena acui assicurare le linee d’ormeggio ; i Soci dovranno provvedere pertanto alle proprie cime d’ormeggio .
IL NUMERO DEGLI ASSISTENTI DI BANCHINA :
Sig.ri Pasquale, Giuseppe e Enzo 320 / 611 5069
Coperture assicurative
: Le coperture assicurative riguardano la sola responsabilità civile sul pontile ed eventuali cedimenti dei corpi morti o degli anelli di ormeggio in banchina.
Regolamento di banchina
Introduzione
Il presente regolamento integra ogni precedente disposizione e norma riguardante l’uso dell’ormeggio, che sarà disciplinato a partire dal 01 – gennaio – 2004 dai seguenti art. elaborati ed approvati da C.D. nella seduta del 14 – novembre – 2003.
Le strutture in concessione adibite all’ ormeggio sono destinate principalmente all’ utilizzo degli asSociati.
Le imbarcazioni in transito che godono di ospitalità sono tenute al pagamento delle tariffe approvate dal Consiglio Direttivo del Circolo e dal locale Ufficio Circondariale Marittimo ed esposte presso la bacheca di banchina.
I comandanti e gli equipaggi delle imbarcazioni ormeggiate sono tenuti al rispetto ed alla sottoscrizione del presente regolamento.
L’ assegnazione dei posti barca nell’ambito del pontile non è fissa né definitiva, poiché, a seconda delle esigenze, il consiglio direttivo assegna annualmente i posti barca e può chiederne la variazione temporanea all’interno ed al di fuori dello stesso per il migliore adempimento dei fini Sociali.
art.1 Diritti degli ormeggianti
a) Gli ormeggianti hanno diritto all’ uso della linea di ormeggio costituita dal corpo morto, dalla catena, da una trappa di richiamo assicurata in banchina.
b) Gli ormeggianti hanno diritto ad allacciarsi alle prese d’ acqua e di energia elettrica (se disponibile) presente in banchina.
c) Qualora fosse possibile l’erogazione di energia elettrica, la direzione di banchina verificherà i consumi delle imbarcazioni dotate di utenze ad alto assorbimento di energia (aria condizionata, deumidificatore, riscaldamento, frigo ecc…) con appositi contatori individuali, addebitando agli armatori eventuali esuberi dei consumi.
d ) Assistenza all’ormeggio e guardiania .
art. 2 Obblighi degli ormeggianti
a)
Assicurazioni
: L’ormeggiante dichiara, sottoscrivendo il presente regolamento, di aver stipulato un’assicurazione relativa alla responsabilità civile e si obbliga a denunciare prontamente all’ istituto assicurativo, i danni che la sua imbarcazione provochi a quelle limitrofe od alle strutture.
b)
Dispositivi di svuotamento
: L’ormeggiante dichiara che la propria imbarcazione è dotata di dispositivo automatico di svuotamento della sentina .
c)
Responsabilità
: L’ormeggiante manleva, con la sottoscrizione del presente regolamento, lo Yachting Kroton Club da ogni responsabilità per i danneggiamenti che possano avvenire tra barche limitrofe, per furto totale o parziale, affondamento, incaglio e ogni danno sopravveniente all’ imbarcazione ormeggiata.
d)
Efficienza imbarcazione
: L’ormeggiante si obbliga a mantenere con diligenza l’ efficienza delle pompe di sentina, delle batterie, a verificare con diligenza lo stato delle prese a mare, nonché quello delle cime di ormeggio, verificandone l’ usura nei punti di attrito, dove è obbligatorio frapporre una protezione, a dotare la propria imbarcazione di parabordi adeguati , per numero e dimensione .
e)
Chiavi
: L’ormeggiante si obbliga a lasciare copia delle chiavi dell’ imbarcazione in segreteria onde permettere eventuali possibili interventi in casi estremi.
f)
Impianto idrico
: L’ormeggiante si obbliga a dotarsi e ad utilizzare l’ impianto idrico con tubo e dispositivo di blocco automatico della fuoriuscita d’ acqua in caso di non utilizzo.
g)
Morosità
: L’ormeggiante autorizza, con la sottoscrizione del presente regolamento, all’ alaggio della propria imbarcazione ed al rimessaggio presso un Cantiere Nautico locale o centro assistenza equivalente, qualora lo stesso dovesse risultare moroso nei confronti del Circolo Yachting Kroton Club; la morosità sarà dimostrata dall’ inadempienza successiva ai 10 giorni di messa in mora tramite raccomandata a.r.
h)
Norme comportamentali in banchina
Il disattendimento delle di seguito riportate disposizioni comporta, in alcune fattispecie, la denuncia all’ autorità marittima e l’ assoggettamento del responsabile alle sanzioni disciplinari:
- E’ assolutamente vietato lasciare auto parcheggiate in banchina
- E’ assolutamente vietato fare rifornimento in banchina
- E’ assolutamente vietato fumare nelle vicinanze delle imbarcazioni
- E’ assolutamente vietato buttare immondizia od oli usati in mare
- E’ assolutamente vietato lasciare i motori accesi senza nessuno a bordo
- E’ assolutamente vietato violare le norme sulla pesca sportiva
- E’ assolutamente vietato scaricare i servizi igienici o le acque di sentina nell’ ambito portuale
L’area in concessione è integralmente assimilata alla sede Sociale e vigono gli obblighi comportamentali che, qualora violati, portano all’ applicazione delle norme disciplinari più gravi.
i)
Utilizzo delle imbarcazioni
Le imbarcazioni dei Soci non potranno mollare gli ormeggi senza il Socio a bordo. In caso di utilizzo occasionale e saltuaria dell’ imbarcazione da parte di un non Socio, il Socio proprietario deve darne comunicazione scritta al marinaio. Il Socio risponde con la revoca del posto-barca, del disattendimento di questa disposizione.
art.3
Direttore di banchina
Il consiglio direttivo istituisce la figura del Direttore di banchina; tale incarico viene svolto a titolo gratuito e può essere in ogni momento revocato dal Consiglio Direttivo stesso.
art.4
Poteri del direttore di banchina
Il direttore di banchina potrà valutare l’adeguatezza degli ormeggi e dei parabordi e potrà invitare alla modifica od al rinforzo degli stessi.
Coloro che non si adeguano verranno ritenuti responsabili dei danni arrecati alle imbarcazioni limitrofe ed alle strutture fisse. Nei casi di evidente necessità il Circolo potrà acquistare il materiale necessario, addebitando la spesa all’ ormeggiante.
Il direttore decide sulla sistemazione delle cime di ormeggio in banchina.
Il direttore può effettuare spostamenti delle barche ormeggiate, invitando il Socio a provvedere direttamente, quando ne ravvisi la necessità.
In genere ogni disattendimento delle disposizioni del direttore comporterà, previa delibera del consiglio direttivo, l’ applicazione delle sanzioni disciplinari.
art.5
Sanzioni disciplinari
Esse sono regolate dallo Statuto Sociale. Le sanzioni per motivi di infrazione alla disciplina di banchina sono:
1. Decurtazione di punti per l’assegnazione del posto ormeggio nella stagione successiva
2. Revoca del permesso di ormeggio per l’ anno successivo;
Le sanzioni sono comminate dal consiglio direttivo.
art.6
Titolarità dell’ ormeggio
Il titolare dell’ormeggio è il Socio in regola con i pagamenti dovuti al Yachting Kroton Club.
L’ormeggio è concesso ad imbarcazioni che siano di esclusiva proprietà dei Soci.
L’ormeggio è concesso quando vi sia disponibilità di un posto adeguato alle caratteristiche della imbarcazione entrante; qualora esso non sia disponibile il Socio viene iscritto in una lista d’attesa per l’ottenimento di un posto adeguato.
La lista di attesa è esposta al pubblico nella bacheca Soci.
Il Socio titolare di un determinato posto che intenda entrare in possesso di una imbarcazione dalle diverse dimensioni deve preventivamente contattare la direzione di banchina per accertarsi della disponibilità di un ormeggio adeguato; se questo non è disponibile deve porsi in lista d’attesa.
art.7
Domanda di ormeggio
Il Socio deve presentare la domanda di ormeggio entro il 30 gennaio.
La domanda scritta, deve essere accompagnata da:
• Pagamento della quota Sociale;
• Pagamento di eventuali pendenze pregresse;
• Pagamento di eventuali spese straordinarie decise dall’assemblea dei Soci;
• Sottoscrizione del regolamento di banchina;
• Fotocopia del libretto (solo per barche immatricolate) e scheda tecnica dell’imbarcazione (per tutte le imbarcazioni);
Le domande di ormeggio alle quali non siano acclusi tali oneri o che vengano presentate dopo il 15 gennaio, non verranno prese in esame; il Socio perderà il diritto di prenotazione ed il posto barca verrà assegnato ad altro Socio in lista di attesa. Il Socio che perde il diritto all’ormeggio viene automaticamente ricollocato per ultimo nella lista di attesa.
Entro il 15 febbraio saranno affisse in bacheca Soci le graduatorie annuali stilate dal Consiglio Direttivo per l’assegnazione dei posti barca .
Fatto salvo ul diritto dei Soci fondatori all’assegnazione di un posto barca , qualora lo richiedano come previssto dalla Statuto le condizioni di prelazione per l’assegnazione del posto barca sono, in ordine di importanza, le seguenti:
- ANZIANITA’ DI ASSOCIAZIONE (Punti 1 per ogni anno di asSociazione
- ANZIANITA’ DI ORMEGGIO (Punti 1 per ogni anno di ormeggio)
- SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA CERTIFICATA (Punti da 1 a 5 a discrezione del Consiglio Direttivo in dipendenza dell’importanza, al numero delle manifestazioni ed ai risultati riportati)
- COLLABORAZIONE COL CIRCOLO NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA (Punti 1 per ogni manifestazione sportiva , organizzata dallo YKC , per la quale il Socio metterà a disposizione la propria persona o il proprio mezzo, punti 2 per ogni manifestazione in cui si metta di a disposizione persona e mezzo con un massimo di punti 5 per ogni anno)
- Organizzazione di attività Socio-culturali e collaborazione nella realizzazione delle stesse .
- Il disattendimento di quanto stabilito all’art. 2 del presente regolamento comporterà la decurtazione da 1 a 10 punti per l’assegnazione del posto barca nella stagione successiva.
I Soci che vogliono ormeggiare per periodi di tempo limitati possono farlo compatibilmente con i posti rimasti a disposizione e con le limitazioni di tempo di anno in anno indicate nell’apposito tariffario; entro il 28 febbraio i Soci assegnatari di posto barca dovranno versare presso le casse del Circolo o con bonifico bancario sul conto nr. 318117 presso UniCredit Banca di Crotone (ABI 02008 CAB 22200) almeno il 50% del costo totale annuo ed entro il 30 aprile il saldo totale. Qualora il versamento verrà effettuato tramite bonifico bancario copia dello stesso dovrà essere presentata al Direttore di Banchina per il ritiro del Ticket ormeggio.
Il mancato rispetto anche di una sola di dette scadenze farà perdere il diritto all’ormeggio e quindi l’allocazione in calce alla lista d’attesa.
art.8
Indisponibilità del posto di ormeggio
Il titolare del posto di ormeggio non può trasferirlo, affittarlo, concederlo in uso a terzi, né usarlo per fini di lucro, pena la perdita del diritto di ormeggio.
Il Socio deve comunicare i periodi significativi di assenza dal posto barca. In tali periodi di vacanza il Circolo può occupare il posto libero dando la precedenza ai Soci in lista di attesa o ad imbarcazioni di passaggio.
Entro il 30 gennaio di ogni anno, il Socio titolare del posto può comunicare al Consiglio Direttivo la sua decisione di lasciare libero il posto per l’anno corrente. Il consiglio direttivo potrà subaffittare il posto, dando la precedenza ai Soci in lista di attesa. Il 50% del ricavo sarà imputato al Socio cedente sotto forma di sconto sul prezzo del posto barca da pagare per l’anno successivo , per non più di un anno .
Il Socio in lista d’attesa che ormeggia in un posto resosi libero per l’anno in corso paga la tariffa annuale .
art.9
Pagamento del posto barca
I Soci pagano l’ormeggio entro il 28 febbraio di ogni anno l’acconto pari ad 1/3 ed entro il 30 di Maggio il saldo pari ai restanti 2/3(vedi art.7).
L’ammontare del pagamento viene comunicato al Socio dalla segreteria del circolo ed eventuali spese condominiali vengono conteggiate e ripartite tra gli ormeggianti. Le tariffe sono stabilite dal consiglio direttivo.
Alle barche in transito viene applicato il tariffario approvato dall’autorità marittima.
art.10
Accoglibilita’ delle domande di ormeggio
Al consiglio direttivo è riservata l’insindacabile facoltà di accogliere o meno le domande di ormeggio di imbarcazioni che per dimensioni, dislocamento, stato di manutenzione, mancanza di verifiche dei competenti organi di certificazione, possano arrecare pericolo a strutture o imbarcazioni.
art.11
Secondo ormeggio
La richiesta di un Socio per il secondo ormeggio sarà presa in considerazione dopo il soddisfacimento delle esigenze dei Soci.
art.12
Accesso al pontile
L’accesso al pontile è consentito, oltre che agli enti di polizia, esclusivamente ai Soci ed agli equipaggi delle barche in transito. Gli ospiti dovranno essere in compagnia dei Soci. Il codice d’ingresso non deve essere comunicato a nessuno, compreso eventuali persone che si recano in barca per effettuare lavori.
art.13
Accettazione del presente regolamento
La presentazione della domanda di ormeggio implica la piena accettazione del presente regolamento.
art.14
Modifiche al regolamento di banchina
Il presente regolamento potrà essere modificato dal consiglio direttivo.
Le modifiche saranno comunicate agli ormeggianti o affisse nella bacheca Sociale.
art.15
Controversie
Gli ormeggianti accettano di demandare ogni controversia relativa alla banchina al consiglio direttivo.