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Statuto

Per visualizzare o scaricare lo statuto vigente cliccare sul link seguente:

Statuto 2024

Statuto 2006 non più vigente

http://www.ykc.it/wp-content/uploads/2013/04/Statuto-2006.pdf

Statuto originale non più vigente:

Art . 1

E’ costituita con sede in Crotone una Associazione denominata “Y.K.C. – Yachting Kroton Club”.
L’Associazione non ha fini di lucro ed è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, ai quali si fa riferimento per quanto non previsto dal presente statuto.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite delle Sezioni in altre località.

Art. 2

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2000 e potrà essere prorogata anche tacitamente.

Art.3

Essa ha lo scopo di diffondere, in particolare tra i giovani, l’amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi.
L’Associazione si prefigge innanzitutto di promuovere e praticare a livello dilettantistico gli sport nautici tra i quali lo sport velico e la pesca sportiva ;tutte le attività collaterali sono essenzialmente svolte e finalizzate al supporto delle attività sportive. L’associazione persegue inoltre la tutela dell’ambiente marino e sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi della stessa. Essa promuove inoltre la pratica del diporto e delle altre attività nautiche, sempre ché dette attività non siano in netto contrasto con i fini dell’ Associazione.

Art. 4

Il sodalizio è composto di soci:
a) Fondatori;
b) Sostenitori
c) Ordinari;
d) Onorari;
e) Atleti.
Sono soci Fondatori le persone fisiche che partecipano alla costituzione dell’Associazione con la sottoscrizione del relativo atto notarile, nonché i soci Sostenitori che lo siano per tre anni consecutivi, che facciano domanda per tale categoria e che siano accettati all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
Sono soci Sostenitori i soci Ordinari che facciano domanda per tale categoria e che siano accettati all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
Sono soci Ordinari le persone fisiche che facciano domanda di ammissione all’Associazione e siano accettate all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Le credenziali che si richiedono per l’accettazione di un nuovo socio sono di perfetta onorabilità della persona, che deve essere garantita da due soci.
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione e di usufruire delle prestazioni della medesima.
Gli aspiranti soci, nel fare domanda di ammissione, devono dichiarare di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, di accettarli e di impegnarsi ad osservarli.
Sono soci Onorari le persone fisiche che vengono nominate all’unanimità dei presenti dall’Assemblea appositamente convocata. Essi hanno i medesimi diritti, ed obblighi dei Soci Ordinari, ma sono esentati dal pagamento della quota di ammissione e di frequenza.
Sono Soci Atleti le persone fisiche che facciano domanda per tale categoria e siano accettate, per la durata del quadriennio Olimpico, dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori;
e) i Probiviri.
Tutte le cariche sociali e gli incarichi sono puramente onorari e non danno diritto ad alcun compenso; le riunioni si svolgeranno in orari extra lavoro.

Art. 6

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L’Assemblea che si riunisce presso la sede temporanea dell’Associazione o in altro luogo da stabilirsi di volta in volta, è composta da tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età ed in regola con le quote sociali e/o quant’altro dovuto all’Associazione.
L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l’anno entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, per l’approvazione dei bilanci sociali e dell’attività del Club, sia del decorso esercizio sociale che del nuovo esercizio e per eleggere il Consiglio Direttivo quando questo è scaduto. Potrà riunirsi in sede straordinaria tutte le volte che lo crederà opportuno il Consiglio Direttivo o almeno la metà dei soci che abbiano il diritto a parteciparvi.
L’Assemblea deve essere convocata con avviso da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per raccomandata A/R al domicilio di ciascun socio.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Per la validità dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, occorre la presenza della maggioranza dei soci.
Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, si riterrà validamente indetta in seconda
convocazione e, in tal caso, le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni della Assemblea sono assunte a maggioranza dei soli presenti.
In prima e seconda convocazione, quando siano all’ordine del giorno modifiche di Statuto o lo scioglimento anticipato del Club ,il quorum di legale costituzione dell’Assemblea è rappresentato dalla presenza dei tre quarti degli Associati.
Le delibere saranno validamente assunte con la maggioranza assoluta rispetto al numero totale degli Associati con diritto di voto; ciascun socio ha diritto ad un voto ; sono vietate le deleghe.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
E’ compito dell’assemblea dare le direttive per l’attività del Club e discutere ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi e qualsiasi argomento in genere che per legge e per statuto non sia riservato alla competenza degli altri organi del Club.

Art. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Club è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da soci in numero variabile e dispari tra un minimo di sette ed un massimo di nove, eletto ogni tre anni dall’assemblea che ne determinerà il numero e sono rieleggibili.
Nel caso in cui un consigliere cessi dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito con un altro consigliere nominato dal Consiglio stesso, che durerà in carica sino alla prossima assemblea.
I consiglieri così nominati dovranno essere confermati dalla prima assemblea che sarà convocata dopo tale nomina.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge nel suo seno, a maggioranza dei membri, il Presidente, il Vice Presidente il Segretario ed il Tesoriere.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
1) mettere in esecuzione le delibere dell’Assemblea;
2) preparare i bilanci;
3) ammettere i nuovi soci Ordinari ed Atleti, ratificare le domande degli aspiranti soci Sostenitori e Fondatori, radiare soci ;
4) prendere iniziative inerenti il raggiungimento degli scopi sociali;
5) istituire sezioni staccate del Club;
6) fissare le quote di ammissione e di presenza annuali per ciascuna categoria di soci;
7) nominare direttori tecnici ed emanare regolamenti interni;
8) ogni altra attività che non sia di competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal
Vicepresidente, o per loro incarico dal Segretario, mediante invito spedito almeno cinque giorni prima dell’adunanza e contenente l’ordine del giorno. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente e, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
Sui compiti di cui al precedente punto 3) è richiesta l’unanimità degli intervenuti.
Delle riunioni di Assemblea e del C.D. devono redigersi appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che ne curerà la redazione.

Art. 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e dura in carica tre anni.
Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Presiede l’assemblea dei soci ed il consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.
Il Presidente potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione, dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri fra cui il presidente, anche non soci, eletti dall’Assemblea e durano in carica tre anni.
Il Collegio dei Revisori vigila sull’andamento amministrativo del Club e sulla tenuta dei libri contabili e deve rappresentare, nei confronti dei terzi, la garanzia dell’affidabilità amministrativa dell’Associazione.
Delle sedute del Collegio deve essere redatto apposito verbale.
Art.10

I PROBIVIRI

I Probiviri saranno nominati in numero di tre dal Consiglio Direttivo anche tra i non appartenenti al sodalizio e dureranno
in carica tre anni.
Ad essi è devoluto il giudizio sulla validità dei motivi per l’eventuale radiazione dei Soci e per dirimere controversie tra i soci i quali si impegnano a non assumere iniziative legali per le eventuali divergenze con l’Associazione e per quelle che dovessero insorgere tra di loro nell’ambito della vita sociale.
L’Associazione ha peraltro la facoltà di adire le vie legali per ottenere il soddisfacimento dei suoi crediti nei confronti dei soci resisi morosi nel pagamento delle quote sociali e/o quant’altro dovuto all’Associazione

Art. 11

Il patrimonio del Club è costituito dalle quote dei Soci, dai beni e dalle attrezzature che saranno costituite e dagli eventuali lasciti e donazioni.
Le quote mensili e gli eventuali contributi di enti o privati per lo svolgimento dell’attività ordinaria e per l’effettuazione di manifestazioni, fanno parte del bilancio di esercizio.
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
I soci sono tenuti a versare le quote entro il 30 Aprile di ogni esercizio ; dopo tale data, i soci morosi non potranno frequentare le sedi sociali finché non avranno provveduto a regolarizzare la loro posizione.
I soci che risulteranno morosi per due anni consecutivi decadranno dalla qualità di socio.
Tale patrimonio,compreso i proventi delle eventuali attività,non può in nessun modo essere diviso tra gli associati nemmeno in forma indiretta.

Art. 12

MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche dello statuto potranno essere apportate con la maggioranza qualificata di cui all’art. 6 del presente Statuto e dovranno risultare da apposito verbale notarile.
Nel caso di scioglimento anticipato dell’Associazione, l’Assemblea disporrà per la copertura di eventuali passività e destinerà il residuo patrimonio del Club ad altro sodalizio con finalità sportive uguali o affini

Art. 13

Il socio che si dimette o viene radiato o cessa per qualunque motivo non ha diritto né alla restituzione della quota di ammissione, né ad indennizzi di sorta.
tutti gli associati allo ykc, con la loro adesione dichiarano di conoscere e accettare le norme e le direttive del CONI,della FIV e/o di federazioni equipollenti come disposto dal consiglio nazionale del CONI con propria delibera n 1273/2004.
Raccomandata A.R.
All’Ufficio I.V.A. di Catanzaro
Oggetto: opzione ai sensi della Legge 16 dicembre 1991 nx 398.
Il sottoscritto MALANDRINO QUIRINO, nato a Salerno il 16 marzo 1955 e residente a Crotone in via Torino n°119, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione “Y.K.C.- YACHTING KROTON CLUB”, con sede in Crotone alla II Trav. Verdogne nx 2;

P R E M E S S O

– che l’Associazione svolge attività culturale e sportiva dilettantistica senza fini di lucro;
– che la stessa affiliata alla F.I.V.;
che la stessa ha conseguito nel periodo d’imposta 1995 proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a lire 119.892.000;

C O M U N I C A

di voler optare con effetto dal 1 marzo 1996, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi, secondo l’art.2 della Legge 16 dicembre 1991, nx 398.
Crotone